OBBLIGHI DI Trasparenza benefici pubblici. legge n.124/2017
L’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”
obbligo di Trasparenza Benefici Pubblici
L’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato dal decreto crescita (decreto legge n.34 del 2019), prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo almeno pari a 10.000 euro, dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (1) e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 (2).
Ulteriori Informazioni
Come noto, l’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato dal decreto crescita (decreto legge n.34 del 2019), prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo almeno pari a 10.000 euro, dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 (1) e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 (2).
Tra i destinatari dell’obbligo vi sono, tra gli altri, le associazioni, Onlus e fondazioni e le imprese.
Si riporta, di seguito, il testo dell’ultima circolare in materia che è stato predisposto dagli uffici della Confcommercio.
“I termini e le modalità di pubblicazione divergono a seconda della natura giuridica del soggetto obbligato. In particolare:
- le associazioni, Onlus e fondazioni sono tenute all’obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno nei propri siti internet o analoghi portali digitali;
- per quanto riguarda le imprese, ai sensi del comma 125-bis:
- i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa– ex art. 2195 del codice civile – pubblicano gli importi e le informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato,
- mentre i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e micro-imprese ex art 2435-ter del cod. civ.(3)- – assolvono l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il comma 125-ter dispone che, a decorrere dall’anno 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs 33 del 2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
Per quanto riguarda il coordinamento con la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il comma 125-quiquies dispone che “per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti i cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto dell’obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa di bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza”.
Il sopra descritto quadro normativo – pur nella nuova formulazione operata, in ottica di semplificazione e razionalizzazione della disciplina, dal Decreto Crescita (n.34 del 2019) – presenta alcuni nodi interpretativi e applicativi, per quanto riguarda, in particolare, l’oggetto degli obblighi informativi.
Al riguardo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la recente circolare n. 6 del 25 giugno u.s. ha evidenziato come, a fronte dell’ampiezza dell’originaria formulazione legislativa, che faceva riferimento a “vantaggi economici di qualunque genere”, il testo attualmente vigente abbia operato un restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione “escludendo dallo specifico regime di informazione gli ausili pubblici aventi carattere generale”. Secondo la prospettazione fornita dal Ministero del lavoro “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni” (per scaricare la circolare, clicca qui)
La definizione di “ausili pubblici aventi carattere generale” indicata nella suddetta circolare, coincide sostanzialmente con la lettura offerta da Assonime e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in una nota congiunta sulle novità del decreto crescita del 2019, dove si afferma che “per limitare gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici, terzo settore e mondo delle imprese, sono esclusi dalla disciplina del comma 125 e 125-bis i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina di trasparenza della legge n.214/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa”.
Analoghe considerazioni potrebbero essere estese anche a quei vantaggi economici che, pur rientrando nella categoria dei vantaggi selettivi e quindi degli aiuti di Stato, sono ricevuti in applicazione di un regime di aiuti accessibile a tutti i soggetti che soddisfino determinate condizioni, sulla base di criteri generali predeterminati (come potrebbe essere ritenuto il caso delle misure dei decreti emergenziali Covid-19 concessi nel rispetto e nei limiti del Temporary Framework).
Si segnala, però, che manca a tutt’oggi un pronunciamento del Ministero dello sviluppo economico – a cui è stato già sottoposto il tema e presso il quale è istituito il registro nazionale degli aiuti di stato – che escluda espressamente dall’obbligo di pubblicazione tali aiuti per le ragioni di cui sopra, o che, con una interpretazione sistematica del comma 125-quinquies, incentrata sulla natura delle informazioni da pubblicare, consenta ai soggetti beneficiari di rinviare al Registro senza dover verificare previamente l’avvenuta registrazione da parte delle amministrazioni concedenti.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, si segnala inoltre che, nel corso dell’iter di conversione del decreto Riaperture, è stato introdotto – anche a seguito delle criticità evidenziate dalla Confederazione – l’articolo 11-sexiesdecies con cui è stata prorogata al 1° gennaio 2022 la decorrenza delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi informativi relativi all’anno 2021 (art. 11-sexiesdecies della legge 17 giugno 2021, n.87, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 aprile 2021, n.52, in vigore dal 22 giugno u.s.).”
Cordiali saluti
(1) Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 qualifica come Amministrazioni pubbliche “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300“ (cd agenzie fiscali).
(2) L’articolo 2 bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 (codice trasparenza) ricomprende tutte le Pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, comprese le Autorità portuali e le Autorità amministrative indipendenti; gli enti pubblici economici e ordini professionali; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni; associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecento mila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici; società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.
(3) Si ricorda che ai sensi dell’art. 2435 ter, primo comma, sono considerate “micro-imprese le società di cui all’articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.”
CONTATTI FAI-CONFTRASPORTO MARCHE
Fai Marche – Segretario Regionale: Celestino Cameli – Mob. 3357707063 – Mail: segreteria@faimarche.com
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