Rinnovo CQC
RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) – PATENTE PROFESSIONALE.
Durata del corso 35 ore
Validità di 5 anni
Oltre le 5 ore di assenza si deve ripetere il corso
Margine di assenze massimo di 5 ore
Rilascio attestato di frequenza
Rinnovo CQC
La qualificazione professionale di tipo CQC ha validità di 5 anni.
Il rinnovo di validità è subordinato alla di frequenza di un apposito corso di formazione periodica.
La frequenza è obbligatoria con un margine di assenze massimo di 5 ore.Il corso ha la durata di 35 ore complessive.
Lezioni teoriche da min. 2 a max. 7 ore giornaliere.
Documenti necessari:
Patente di Guida e Codice Fiscale
- Patente CQC
- Dati fiscali per la fatturazione del corso
- Permesso di soggiorno valido (solo per extracomunitari)
- Fotografie formato tessera.
- Mod. TT2112
Ulteriori Informazioni
I corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia:
– dai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell’ Unione europea o dello Spazio economico europeo, se in Italia lavorano o hanno residenza anagrafica o normale;
– dai conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, se svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano. Questi devono previamente esibire il permesso di soggiorno.
Un corso di formazione periodica può essere frequentato:
– nei 12 mesi precedenti la data di scadenza della validità della qualificazione CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato;
– entro 2 anni successivi alla data di scadenza della validità della qualificazione CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica. Nelle more è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
Se la validità della qualificazione CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell’esame di ripristino. Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
La qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.
Il programma dei corsi di formazione periodica per i titolari di qualificazione professionale di tipo CQC – sia per il trasporto di cose che di persone – consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in 5 moduli di 7 ore ciascuno. Ogni corso si compone di:
a) una parte comune, che si articola in 3 moduli afferenti ad argomenti relativi tanto al trasporto di cose che di persone;
b) una parte specialistica, che si articola in 2 moduli afferenti ad argomenti di pertinenza esclusivamente o del trasporto di cose o del trasporto di persone.
La parte comune del programma riguarda i seguenti argomenti:
– conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria di autoscuola;
– conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria di autoscuola;
– conoscenza dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il docente è un medico.
La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose riguarda i seguenti argomenti:
– carico e scarico delle merci e compiti del conducente;
– disposizioni normative sul trasporto di cose
La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone riguarda i seguenti argomenti:
– compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall’allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011;
– disposizioni normative sul trasporto di persone.
Il titolare di qualificazione CQC tanto per il trasporto di cose quanto di persone, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare una delle due abilitazioni, ottiene il rinnovo di validità di entrambe le abilitazioni: è quindi esentato dalla frequenza del corso per l’altra tipologia.
Le lezioni relative alla conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida possono anche essere svolte con un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale.
Il docente, nell’ambito delle ore di lezione di propria competenza, può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali fino ad un massimo di cinque ore per ciascun modulo, riservando almeno due ore di ogni modulo all’espletamento di lezioni di chiarimento e verifica dell’effettivo apprendimento degli argomenti trattati.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
Le lezioni hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non superiore a sette. Possono svolgersi nella fascia oraria 8 – 22 dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria 8 – 15 il sabato.
Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte comune del corso e due ulteriori sezioni relative a ciascuna delle parti specialistiche.
I registri di frequenza sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall’UMC competente. Sono conservati per almeno 5 anni presso la sede comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione.
Sul registro di frequenza il docente annota la data, l’argomento della lezione ed il proprio nominativo. Il registro di frequenza è tenuto presso la sede dell’ente erogatore del corso e su di esso deve essere apposta la firma dell’allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall’inizio della lezione, che in uscita. Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi rioppongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dall’inizio della lezione giornaliera – qualora la stessa sia di più di due ore, l’assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Entro e non oltre cinque minuti successivi al quindicesimo ed ultimo minuto utile per ciascuna rilevazione delle presenze/assenze, il responsabile del corso trasmette all’UMC competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui all’allegato 10, che può essere trasmesso con posta elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di notifica.
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla parte comune di programma ed a quelle specialistiche.
Non è possibile iscrivere allievi dopo l’inizio del corso.
Ogni corso può essere frequentato, al massimo da 35 partecipanti, ivi compresi gli allievi tenuti a recuperare eventuali assenze.
Alle lezioni del corso del formazione periodica sono consentite, al massimo, 5 ore di assenza.
L’allievo che è assente per un numero di ore superiore a 5, deve ripetere l’intero corso.
Al termine del corso di formazione periodica, i soggetti erogatori del corso rilasciano al conducente un attestato di frequenza e comunicano l’elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica all’UMC competente, entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso stesso.
L’interessato potrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile il rinnovo di validità della propria qualificazione CQC.
Il termine di validità quinquennale c viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile.
CONTATTI FAI-CONFTRASPORTO MARCHE
Fai Marche – Ufficio Corsi : Roberto Ascenzi Tel 0735 753852 – Mail: formazione@faimarche.com
Fai Marche – Segretario Regionale: Celestino Cameli – Mob. 3357707063 – Mail: segreteria@faimarche.com
EUR20426 – OGGETTO: CQC. AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE U.E ALL’ITALIA, ALLA PROROGA DI 4 MESI DEL PERIODO DI SCADENZA DELLE CQC COMPRESO TRA IL 1 FEBBRAIO E IL 31 AGOSTO.
ASCOLI PICENO – RINNOVO CQC
Inizio corso 24 AGOSTO 2020. La qualificazione professionale di tipo CQC ha validità di 5 anni.
Il rinnovo di validità è subordinato alla di frequenza di un apposito corso di formazione periodica.
MACERATA – CORSO RINNOVO CQC
Inizio corso 25 Luglio 2020. La qualificazione professionale di tipo CQC ha validità di 5 anni.Il rinnovo di validità è subordinato alla di frequenza di un apposito corso di formazione periodica, La...