CFP ADR
IL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ADR E’ IL DOCUMENTO CHE SERVE PER GUIDARE AUTOVEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR.
Validità 5 anni
Corso base
Corso specializzazione cisterne
Corso specializzazione radioattivi
Corso specializzazione esplosivi
CFP ADR
L’ADR è l’acronimo che riprende il titolo dello stesso accordo “European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road” (accordo Europeo concernenente il trasporto internazionale su strada delle merci pericolose)
L’ultima edizione ADR 2019 è stata emanata con Direttiva 2018/1846/UE
Per la guida dei veicoli di qualsiasi massa adibiti al trasporto di merci, classificate pericolose ai sensi dell’ADR, che superano i limiti di esenzione è obbligatorio il possesso del certificato di formazione professionale (CFP).
Il periodo di validità del patentino ADR è di 5 anni rinnovabili con la frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento dei relativi esami nei 12 mesi precedenti la scadenza del certificato. Il periodo di validità del nuovo certificato decorre dalla data di scadenza del vecchio certificato.
Ulteriori Informazioni
CAPITOLO 8.2
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELL’EQUIPAGGIO DEL VEICOLO
8.2.1 Prescrizioni generali relative alla formazione dei conducenti
8.2.1.1 I conducenti di veicoli con massa massima ammissibile superiore a 3,5 t che trasportano merci
pericolose, i conducenti dei veicoli di cui al 8.2.1.3 ed i conducenti d’altri veicoli di cui al 8.2.1.4
devono avere un certificato rilasciato dall’autorità competente o da un organismo riconosciuto da
quest’autorità, attestante la partecipazione ad un corso di formazione ed il superamento di un esame
sui requisiti particolari che debbono essere soddisfatti durante il trasporto di merci pericolose.
8.2.1.2 I conducenti dei veicoli di cui 8.2.1.1 devono seguire un corso di formazione di base. La
formazione deve essere fornita nell’ambito di un corso approvato dall’autorità competente. Essa ha
come obiettivi fondamentali quelli di sensibilizzare i conducenti sui rischi presentati dal trasporto
delle merci pericolose e di fornire loro le nozioni di base indispensabili per minimizzare le
probabilità di incidente e, se si verifica, per metterli in condizione di adottare le misure che sono
necessarie per la loro sicurezza e per quella del pubblico e per la protezione dell’ambiente, e per
limitare gli effetti dell’incidente. Questa formazione, che deve comprendere esercitazioni pratiche
individuali, deve, costituire una formazione di base per tutte le categorie di conducenti, trattando
almeno gli argomenti menzionati al 8.2.2.3.2.
8.2.1.3 I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose in cisterne fisse o smontabili di capacità
superiore a 1 m³, i conducenti di veicoli-batteria di capacità totale superiore a 1 m³ ed i conducenti
di veicoli che trasportano merci pericolose in contenitori-cisterna, cisterne mobili o CGEM di
capacità individuale superiore a 3 m³ su un’unità di trasporto, devono seguire un corso di
specializzazione per il trasporto in cisterna, che tratti almeno gli argomenti menzionati al 8.2.2.3.3.
8.2.1.4 Indipendentemente della massa massima ammissibile del veicolo, i conducenti di veicoli che
trasportano materie od oggetti della classe 1 (vedere prescrizione supplementare S1 al capitolo 8.5)
o certi materiali radioattivi (vedere le disposizioni speciali S11 e S12 al capitolo 8.5) devono avere
seguito un corso di specializzazione che tratti almeno gli argomenti menzionati al 8.2.2.3.4 o
8.2.2.3.5.
8.2.1.5 Ogni cinque anni il conducente deve potere dimostrare, mediante menzioni riportate sul suo
certificato dall’autorità competente o da un organismo riconosciuto da quest’autorità, che, durante
l’anno precedente la data di scadenza del suo certificato, ha seguito un corso di aggiornamento e
superato gli esami corrispondenti. Il nuovo periodo di validità decorre a partire dalla data di
scadenza del certificato.
8.2.1.6 I corsi iniziali o di aggiornamento di formazione di base, e di specializzazione possono assumere la
forma di corsi polivalenti, condotti in modo integrato, alla stessa occasione e dallo stesso
organismo di formazione.
8.2.1.7 I corsi di formazione iniziale, i corsi di aggiornamento, le esercitazioni pratiche, gli esami, così
come il ruolo delle autorità competenti, devono soddisfare le disposizioni del 8.2.2.
8.2.1.8 Ogni certificato di formazione, conforme alle prescrizioni della presente sezione, rilasciato secondo
il modello riprodotto al 8.2.2.8.3 dall’autorità competente di una Parte contraente o da un
organismo riconosciuto da quest’autorità, deve essere accettato, durante la sua durata di validità,
dalle autorità competenti delle altre Parti contraenti.
8.2.1.9 Il certificato deve essere redatto nella lingua, o in una delle lingue, del paese dell’autorità
competente che ha rilasciato il certificato o riconosciuto l’organismo che l’ha rilasciato e, se questa
lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco, anche in inglese, in francese o in tedesco, salvo
disposizione contraria prevista da accordi conclusi tra i paesi interessati dall’operazione di
trasporto.
8.2.2 Prescrizioni speciali relative alla formazione dei conducenti
8.2.2.1 Le conoscenze teoriche e pratiche indispensabili devono essere impartite mediante corsi di
formazione teorica e di esercitazioni pratiche. L’apprendimento essere controllato per mezzo di un
esame.
8.2.2.2 L’organismo di formazione deve garantire che gli istruttori conoscano bene e tengano in
considerazione gli ultimi sviluppi delle regolamentazioni e delle prescrizioni di formazione
relativamente al trasporto delle merci pericolose. L’insegnamento deve essere connesso alle
pratiche reali. Il programma di insegnamento deve essere conforme a quanto approvato, sulla base
degli argomenti di cui da 8.2.2.3.2 a 8.2.2.3.5. La formazione iniziale e di aggiornamento devono
comprendere anche esercitazioni individuali (vedere 8.2.2.4.5).
8.2.2.3 Struttura della formazione
8.2.2.3.1 La formazione iniziale e di aggiornamento devono essere impartite sotto forma di corso di base e,
ove previsto, di specializzazione.
8.2.2.3.2 Il corso di base deve trattare almeno i seguenti argomenti:
a) Prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose;
b) Principali tipi di rischi;
c) Informazione relativa alla protezione dell’ambiente nel controllo del trasferimento di rifiuti;
d) Misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio;
e) Comportamento dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, conoscenze
di base sull’utilizzo di attrezzature di protezione, ecc.);
f) Marcatura, etichettatura, e segnalazione arancione;
g) Ciò che un conducente di veicolo deve fare e non deve fare durante il trasporto di merci
pericolose;
h) Scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli;
i) Divieti di carico in comune su un stesso veicolo o in un contenitore;
j) Precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose;
k) Informazioni generali concernenti la responsabilità civile;
l) Informazione sulle operazioni di trasporto multimodale;
m) Movimentazione e stivaggio dei colli.
8.2.2.3.3 Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne deve trattare almeno i seguenti argomenti:
a) Comportamento in marcia dei veicoli, compreso i movimenti del carico;
b) Prescrizioni speciali relative ai veicoli;
c) Conoscenza generale teorica dei differenti dispositivi di riempimento e di svuotamento;
d) Disposizioni supplementari specifiche concernenti l’utilizzazione di questi veicoli (certificati
di approvazione, marchi di approvazione, etichettatura e segnalazione arancio, ecc.).
8.2.2.3.4 Il corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti della classe 1 deve trattare almeno
sui seguenti argomenti:
a) Rischi propri delle materie ed oggetti esplosivi e pirotecnici;
b) Prescrizioni particolari concernente il carico in comune di materie ed oggetti della classe 1.
8.2.2.3.5 Il corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7 deve trattare
almeno i seguenti argomenti:
a) Rischi propri delle radiazioni ionizzanti;
b) Prescrizioni particolari concernente l’imballaggio, la movimentazione, il carico in comune e
lo stivaggio di materiali radioattivi;
c) Disposizioni speciali da adottare in caso di incidente che coinvolga materiali radioattivi.
8.2.2.4 Programma di formazione iniziale
8.2.2.4.1 La durata minima della parte teorica di ogni corso di formazione iniziale o della parte del corso
polivalente deve strutturarsi come segue:
Corso di base 18 unità di insegnamento
Corso di specializzazione per il trasporto in cisterne 12 unità di insegnamento
Corso di specializzazione per il trasporto di materie ed oggetti
della classe 1 – 8 unità di insegnamento
Corso di specializzazione per il trasporto di materiali radioattivi della classe 7 – 8 unità di insegnamento
Unità d’insegnamento supplementari sono richieste per le esercitazioni pratiche menzionate al precedente 8.2.2.4.5, in relazione al numero dei conducenti che seguono la formazione.
8.2.2.4.2 La durata totale del corso polivalente può essere definita dall’autorità competente, che deve
mantenere fissa la durata prevista per il corso di base e per il corso di specializzazione per il
trasporto in cisterne, ma può completarli mediante corsi di specializzazione abbreviati per le classi
1 e 7.
8.2.2.4.3 Le unità di insegnamento sono in linea di principio di 45 minuti.
8.2.2.4.4 Ogni giornata di corso non può comportare normalmente che otto unità di insegnamento al
massimo.
8.2.2.4.5 Le esercitazioni pratiche individuali devono inserirsi nel quadro della formazione teorica e devono
trattare almeno i primi soccorsi, la lotta contro l’incendio e le disposizioni da seguire in caso di
incidente o evento anormale.
8.2.2.5 Programma di aggiornamento
8.2.2.5.1 I corsi di aggiornamento, da prevedere ad intervalli regolari, hanno per scopo l’aggiornamento delle
conoscenze dei conducenti, prendendo in considerazione le novità, tecniche, giuridiche e
concernenti le materie da trasportare.
8.2.2.5.2 I corsi di aggiornamento devono essere conclusi prima della scadenza del periodo indicato al
8.2.1.5.
8.2.2.5.3 La durata di ogni corso di aggiornamento deve essere di almeno un giorno.
8.2.2.5.4 Ogni giornata di corso non può comportare normalmente che otto unità di insegnamento al
massimo.
8.2.2.6 Approvazione della formazione
8.2.2.6.1 I corsi di formazione devono essere approvati dall’autorità competente.
8.2.2.6.2 L’approvazione può essere accordata solo a seguito di richiesta scritta.
8.2.2.6.3 La domanda di approvazione deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) Un programma di formazione dettagliato, precisando le materie insegnate ed indicando il piano
ed i metodi di insegnamento previsti;
b) Le qualifiche ed i campi di attività degli insegnanti;
c) Informazioni sui locali dove i corsi hanno luogo e sui materiali didattici, così come sui mezzi
messi a disposizione per le esercitazioni;
d) Le condizioni di partecipazione ai corsi, per esempio il numero di partecipanti.
8.2.2.6.4 L’autorità competente deve organizzare la supervisione della formazione e degli esami.
8.2.2.6.5 L’autorità competente deve concedere l’approvazione per iscritto e alle seguenti condizioni:
a) La formazione deve essere dispensata conformemente ai documenti che accompagnano la
domanda;
b) L’autorità competente si riserva il diritto di inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di
formazione ed agli esami;
c) L’autorità competente deve essere informata per tempo delle date e dei luoghi di ogni corso di
formazione;
d) L’approvazione può essere ritirata se le condizioni alle quali è soggetta l’approvazione non sono
soddisfatte.
8.2.2.6.6 Il documento di approvazione deve indicare se i corsi in questione sono dei corsi di base o di
specializzazione, o ancora di formazione iniziale o di aggiornamento.
8.2.2.6.7 Se, dopo avere ricevuto un’approvazione per un corso di formazione, l’organismo di formazione ha
intenzione di apportare modifiche su aspetti rilevanti ai fini dell’approvazione,, l’organismo in
questione deve prima di tutto ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente, in particolare se si
tratta di modifiche concernenti il programma di formazione.
8.2.2.7 Esami
8.2.2.7.1 Esami del corso di base iniziale
8.2.2.7.1.1 Una volta terminata la formazione di base, comprese le esercitazioni, deve essere svolto un esame.
8.2.2.7.1.2 Durante l’esame, il candidato deve dimostrare di possedere le conoscenze, la capacità e le
qualifiche necessarie per esercitare la professione di conducente di veicoli che trasportano merci
pericolose, come previsto dal corso di formazione di base.
8.2.2.7.1.3 A tale scopo, l’autorità competente o la commissione d’esame da questa approvata devono
preparare un elenco di domande che trattano gli argomenti riassunti al 8.2.2.3.2. Le domande poste
all’esame devono essere tratte da questo elenco. I candidati non devono essere a conoscenza delle
domande tratte dall’elenco prima dell’esame.
8.2.2.7.1.4 I corsi polivalenti possono essere oggetto di un unico esame.
8.2.2.7.1.5 Ogni autorità competente deve controllare le modalità dell’esame.
8.2.2.7.1.6 Gli esami devono essere fatti per scritto o per scritto e orale. I candidati devono rispondere ad
almeno 25 domande scritte. L’esame deve durare almeno 45 minuti. Le domande possono
comportare un grado variabile di difficoltà e possono dare luogo ad un diverso punteggio.
8.2.2.7.2 Esami dei corsi iniziali di specializzazione per il trasporto in cisterne o per il trasporto di materie
ed oggetti esplosivi o materiali radioattivi
8.2.2.7.2.1 Il candidato, che ha superato l’esame sul corso di base e seguito il corso di specializzazione per il
trasporto in cisterne, il trasporto di materie ed oggetti esplodenti o il trasporto dei materiali
radioattivi, è autorizzato a presentarsi all’esame concernente la specializzazione.
8.2.2.7.2.2 Questo esame deve avere luogo e deve essere supervisionato con le stesse modalità indicate al
8.2.2.7.1.
8.2.2.7.2.3 Devono essere previste almeno 15 domande per ogni corso di specializzazione.
8.2.2.7.3 Esami dei corsi di aggiornamento
8.2.2.7.3.1 Il candidato è autorizzato a prendere parte all’esame dopo avere seguito un corso di aggiornamento.
8.2.2.7.3.2 Questo esame deve avere luogo e deve essere supervisionato con le stesse modalità di quelle
indicate al 8.2.2.7.1.
8.2.2.7.3.3 Devono essere previste almeno 15 domande per ogni corso di aggiornamento.
8.2.2.8 Certificato di formazione del conducente
8.2.2.8.1 Conformemente al 8.2.1.8, il certificato deve essere rilasciato:
a) Dopo il completamento di un corso di formazione di base, purché il candidato abbia superato
l’esame conformemente al 8.2.2.7.1;
b) All’occorrenza, dopo il completamento di un corso di specializzazione per il trasporto in
cisterne, il trasporto di materie ed oggetti esplosivi o quello di materiali radioattivi o dopo avere
acquisito le conoscenze di cui alle disposizioni speciali S1 e S11 del capitolo 8.5, purché il
candidato abbia superato l’esame conformemente al 8.2.2.7.2.
8.2.2.8.2 Il certificato deve essere rinnovato se il candidato dimostra la sua partecipazione ad un corso di
aggiornamento conformemente al 8.2.1.5, e se ha superato l’esame conformemente al 8.2.2.7.3.
8.2.2.8.3 Il certificato deve essere del formato qui di seguito riportato. Si raccomanda che questo documento
abbia il formato della patente nazionale europea, vale a dire A7 (105 mm x 74 mm), o che abbia la
forma di un foglietto doppio che possa essere piegato in questo formato.
8.2.3 Formazione di tutto il personale, diverso dai conducenti di cui al 8.2.1, addetto al trasporto di
merci pericolose per strada
Tutte le persone le cui funzioni hanno a che fare con il trasporto di merci pericolose per strada
devono avere ricevuto, conformemente al capitolo 1.3, una formazione sulle disposizioni che
regolano il trasporto di queste merci, rispondente alle loro responsabilità e funzioni. Questa
prescrizione si applica, per esempio, al personale impiegato dal trasportatore o dallo speditore, al
personale che carica e scarica le merci pericolose, al personale che lavora per i depositi intermedi o
le agenzie di spedizione ed ai conducenti non previsti al 8.2.1.
CIR20427 – OGGETTO: MIT. PROROGHE VALIDITÀ DELLE ABILITAZIONI ALLA GUIDA E DEI DOCUMENTI NECESSARI PER IL LORO RILASCIO O CONFERMA DI VALIDITÀ, ADOTTATE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA COVID-19
EUR20426 – OGGETTO: CQC. AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE U.E ALL’ITALIA, ALLA PROROGA DI 4 MESI DEL PERIODO DI SCADENZA DELLE CQC COMPRESO TRA IL 1 FEBBRAIO E IL 31 AGOSTO.
VIDEOCONFERENZA-COVID-19: CORRETTA PERCEZIONE DEL RISCHIO, ASPETTO SANITARIO E VISITE ISPETTIVE. 17 LUGLIO 2020 H 17:00
Il COORDINAMENTO FAI ADRIATICO vi invita il giorno 17 LUGLIO 2020 ORE 17:00, al secondo incontro sul tema “TIENI AL SICURO LA TUA AZIENDA“,