MACERATA – PESARO: CORSI RINNOVO CQC – Carta di Qualificazione del Conducente

Febbraio 24, 2020
CORSI DI FORMAZIONE
TUTTE LE CIRCOLARI
MACERATA – PESARO: CORSI RINNOVO CQC – Carta di Qualificazione del Conducente

PESARO URBINO – Corso rinnovo CQC: inizio il 29 Febbraio 2020 fine il 06 Giugno 2020

Sede corso, Strada delle Marche, 58 – PESARO (PU)

MACERATA – Corso rinnovo CQC: inizio il 28 Marzo 2020 fine il 23 Maggio 2020

Sede corso, Via F.lli Rosselli, 3 – CIVITANOVA MARCHE (MC)

  • RINNOVO DI VALIDITÀ DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC – CORSI DI FORMAZIONE PERIODICALa qualificazione professionale di tipo CQC ha validità di 5 anni.
    Il rinnovo di validità è subordinato alla di frequenza di un apposito corso di formazione periodica.

Al termine del quale è emesso un duplicato del titolo comprovante la qualificazione CQC (patente CQC o CQC formato card) sul quale, in corrispondenza della categoria di patente presupposta dalla qualificazione stessa, è apposto il codice UE 95, seguito dalla rinnovata data di scadenza.

  • LUOGO E TEMPO DELLA FORMAZIONE PERIODICA

    I corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia:
    – dai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell’ Unione europea o dello Spazio economico europeo, se in Italia lavorano o hanno residenza anagrafica o normale;
    – dai conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE, se svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano. Questi devono previamente esibire il permesso di soggiorno.

  • Un corso di formazione periodica può essere frequentato:

nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della validità della qualificazione CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato;
entro 2 anni successivi alla data di scadenza della validità della qualificazione CQC posseduta: in tal caso essa è rinnovata a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica.

Nelle more è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
È stato chiesto a questa Direzione Generale di chiarire se il limite di tre anni e sei mesi previsto dall’art. 13, comma 11, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, per poter frequentare un corso di formazione periodica utile a rinnovare la qualificazione CQC, trovi stretta attuazione anche nel caso in cui un soggetto titolare sia della qualificazione per il trasporto di persone che per il trasporto di merci (delle quali una con scadenza successiva a 3 anni e sei mesi) intenda rinnovarle entrambi sostenendo un unico corso di formazione periodica.

CQC valida sia per trasporto di cose che per il trasporto di persone

Al riguardo occorre evidenziare che la norma prevista dal citato art. 13, comma 11, del D.M. 20 settembre 2013 deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto al precedente comma 2, che consente al titolare di carta di qualificazione del conducente valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, di essere “esentato dall’obbligo di frequenza del corso di formazione periodica per l’altra categoria”.
Alla luce delle citate norme, è consentito, in ogni caso, al titolare delle due qualificazioni in parola di rinnovarle entrambi frequentando un unico corso.
Resta fermo che, sulla base delle norme vigenti, il nuovo periodo quinquennale di validità delle due qualificazioni decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo al competente Ufficio Motorizzazione civile.
Se la validità della qualificazione CQC posseduta è scaduta da più di 2 anni, oltre alla frequenza al corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell’esame di ripristino.

Dalla data di scadenza della CQC e fino a quella di superamento dell’esame è precluso l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone o cose.
La qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia rinnovata la patente di categoria D o DE presupposta.

  • LUOGO DELLA FORMAZIONE PERIODICA

    L’articolo 21 del d. lgv. 286/2005 – disciplinando le casistiche per le quali è possibile frequentare corsi di formazione periodica – fa rinvio all’articolo 15 dello stesso decreto e, sostanzialmente, dispone che possono frequentare corsi di formazione periodica in Italia i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente all’UE o allo SEE, aventi residenza anagrafica o normale in Italia, che svolgono l’attività di conducente per il trasporto di persone o di cose, ovvero di patente extra UE o extra SEE, che svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di cose stabilita sul territorio italiano. Analogamente si esprime l’articolo 14 del DM 20 settembre 2013.
    Pertanto, i corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia dai:
    – conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro dell’ UE o del SEE, che in Italia hanno residenza anagrafica o normale;
    – conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato extra UE o extra SEE dipendenti con la qualifica di conducenti da un’impresa stabilita sul territorio italiano. Da questi deve essere previamente esibito il documento di soggiorno, ovvero la ricevuta della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno.

  • PROGRAMMA DEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA

    Il programma dei corsi di formazione periodica per i titolari di qualificazione professionale di tipo CQC – sia per il trasporto di cose che di persone – consta di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in 5 moduli di 7 ore ciascuno. Ogni corso si compone di:
    a) una parte comune, che si articola in 3 moduli afferenti ad argomenti relativi tanto al trasporto di cose che di persone;
    b) una parte specialistica, che si articola in 2 moduli afferenti ad argomenti di pertinenza esclusivamente o del trasporto di cose o del trasporto di persone.

    La parte comune del programma riguarda i seguenti argomenti:

– conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria di autoscuola;
– conoscenza delle norme di comportamento e responsabilità del conducente. Per tale modulo il docente è un insegnante di teoria di autoscuola;
– conoscenza dei rischi professionali; condizioni psicofisiche dei conducenti. Per tale modulo il docente è un medico.

La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di cose riguarda i seguenti argomenti:

– carico e scarico delle merci e compiti del conducente;
– disposizioni normative sul trasporto di cose

La parte specialistica del programma del corso di formazione periodica per il rinnovo di validità della qualificazione professionale di tipo CQC per il trasporto di persone riguarda i seguenti argomenti:

– compiti del conducente nei confronti dell’azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall’allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011;
– disposizioni normative sul trasporto di persone.

Il docente per le lezioni relative alla parte specialistica è l’esperto in materia di organizzazione aziendale o una delle figure allo stesso equiparata.
Il titolare di qualificazione CQC tanto per il trasporto di cose quanto di persone, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare una delle due abilitazioni, ottiene il rinnovo di validità di entrambe le abilitazioni: è quindi esentato dalla frequenza del corso per l’altra tipologia.
Le lezioni relative alla conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida possono anche essere svolte con un simulatore di alta qualità, le cui caratteristiche tecniche sono da definirsi con decreto ministeriale.
Il docente, nell’ambito delle ore di lezione di propria competenza, può utilizzare supporti audiovisivi o multimediali fino ad un massimo di cinque ore per ciascun modulo, riservando almeno due ore di ogni modulo all’espletamento di lezioni di chiarimento e verifica dell’effettivo apprendimento degli argomenti trattati.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.

  • DURATA GIORNALIERA DELLE LEZIONI

    Le lezioni hanno durata complessiva giornaliera non inferiore a due ore e non superiore a sette. Possono svolgersi nella fascia oraria 8 – 22 dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria 8 – 15 il sabato.

  • REGISTRI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

    Ogni singolo corso ha un proprio registro di frequenza, distinto in una sezione dedicata alle lezioni relative alla parte comune del corso e due ulteriori sezioni relative a ciascuna delle parti specialistiche.
    I registri di frequenza sono numerati, hanno pagine numerate consecutivamente e sono previamente vidimati dall’UMC competente. Sono conservati per almeno 5 anni presso la sede comunicata all’atto di richiesta del nulla osta o dell’autorizzazione.
    Sul registro di frequenza il docente annota la data, l’argomento della lezione ed il proprio nominativo. Il registro di frequenza è tenuto presso la sede dell’ente erogatore del corso e su di esso deve essere apposta la firma dell’allievo sia in entrata, entro e non oltre 15 minuti dall’inizio della lezione, che in uscita.

  • Ore Moduli

Qualora la lezione sia di più di due ore, gli allievi riappongono la firma di presenza entro i primi 15 minuti dall’inizio della lezione giornaliera – qualora la stessa sia di più di due ore, l’assenza deve essere riannotata entro i primi 15 minuti della ripresa di ciascun blocco di ore non inferiore a due e non superiore a tre: il predetto lasso di tempo di quindici minuti può essere utilizzato per consentire agli allievi una pausa.
Entro e non oltre cinque minuti successivi al quindicesimo ed ultimo minuto utile per ciascuna rilevazione delle presenze/assenze, il responsabile del corso trasmette all’UMC competente per territorio una conferma di inizio o ripresa delle lezioni e l’indicazione dei nominativi degli allievi assenti, utilizzando il modello di cui all’allegato 10, che può essere trasmesso con posta elettronica, nel qual caso farà fede la ricevuta di notifica.
Ciascun registro di frequenza è distinto in sezioni relative alla parte comune di programma ed a quelle specialistiche.
Non è possibile iscrivere allievi dopo l’inizio del corso.
Ogni corso può essere frequentato, al massimo da 35 partecipanti, ivi compresi gli allievi tenuti a recuperare eventuali assenze.

  • REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA

    Alle lezioni del corso del formazione periodica sono consentite, al massimo, 3 ore di assenza.
    Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, l’allievo assente per un numero di ore superiore a 3 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del corso recupera tutte le ore di assenza, frequentando lezioni relative alle materie in tali ore trattate.
    L’allievo che è assente per un numero di ore superiore a 10, deve, invece, ripetere l’intero corso.

  • RILASCIO DEL DOCUMENTO COMPROVANTE IL RINNOVO DI VALIDITÀ DELL’ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC

    Al termine del corso di formazione periodica, i soggetti erogatori del corso rilasciano al conducente un attestato di frequenza e comunicano l’elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica all’UMC competente, entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso stesso.
    L’interessato potrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile il rinnovo di validità della propria qualificazione CQC.

Il termine di validità quinquennale che sarà trascritto sulla patente CQC (in corrispondenza del codice unionale “95”) o sulla carta di qualificazione del conducente viene calcolato a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo all’Ufficio Motorizzazione civile.

CONTATTI FAI-CONFTRASPORTO MARCHE

Fai Marche – Ufficio Corsi : Roberto Ascenzi Tel 0735 753852  – Mail: formazione@faimarche.net 

Fai Marche – Segretario Regionale: Celestino Cameli – Mob. 3357707063 – Mail: segreteria@faimarche.com

FAI MARCHE NEWS

Iscriviti gratuitamente alle nostre NewsLetter per rimanere aggiornato sulle novità di settore.

Ti ringraziamo per la tua iscrizione, ricordati di confermare la mail ricevuta.

Share This