Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 gennaio u.s è stata pubblicata la direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2014, con la quale vengono modificati gli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.), per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne (ADN), per adeguarli al progresso tecnologico.
Le modifiche sono in vigore dallo scorso 1° gennaio, con un periodo transitorio che termina il prossimo 30 giugno (per cui, l’obbligatorietà scatta dal 1° luglio p.v).
Per quanto riguarda l’Accordo A.D.R sul trasporto di merci pericolose su strada, la versione valida per il biennio 2025-2027 (che può essere scaricata dal sito unece.org) ha portato ad alcune novità, tra le quali si segnalano le seguenti
NORME TRANSITORIE
- Indicatori di livello delle cisterne fisse e smontabili (1.6.3.61)
Già l’ADR 2019 (con una disposizione confermata dall’ADR 2023) stabiliva il divieto di utilizzo degli indicatori di livello delle cisterne fisse e smontabili realizzati in vetro o altri materiali fragili, a contatto diretto con il contenuto del serbatoio. Ora, l’ADR 2025 stabilisce che gli indicatori di livello non devono far parte dei serbatoi né essere montati su questi ultimi, qualora contengano materiale trasparente che può, in qualsiasi momento, entrare in contatto diretto con la materia trasportata nel serbatoio.
La norma transitoria consente che le cisterne fisse o smontabili costruite prima del 1° luglio 2025 conformemente alle prescrizioni dell’ADR 2023 (pertanto non conformi all’ADR 2025) potranno essere ancora utilizzate.
- Marcatura delle cisterne mobili (1.6.4.66)
Le cisterne mobili costruite prima del 1° gennaio 2027 conformemente alle prescrizioni delle precedenti edizioni ADR, che non sono tuttavia conformi alle prescrizioni relative alla marcatura (ADR 6.7.4.15.1) applicabili a partire dal 1° gennaio 2025, potranno essere ancora utilizzate.
- Serbatoio del carburante dei veicoli AT (1.6.5.26)
La disposizione stabilisce che i veicoli approvati come veicoli AT immatricolati prima del 1°gennaio 2027, che non sono conformi alle nuove disposizioni che riguardano il serbatoio di carburante (ADR 9.2.4.2), possono essere ancora utilizzati.
- Valutazione del sistema ricaricabile di accumulo dell’energia elettrica dei veicoli AT (1.6.5.27)
La disposizione stabilisce che i veicoli approvati come veicoli AT immatricolati prima del 1°gennaio 2027, che non sono conformi alle nuove disposizioni che riguardano la valutazione del sistema ricaricabile di accumulo dell’energia elettrica (REESS Rechargeable Electrical Energy Storage System) (ADR 9.2.4.4.2), possono essere ancora utilizzati.
- Consulente per la sicurezza – Esenzione per trasporti o spedizioni occasionali (1.8.3).
Viene adeguato il testo della sottosezione 1.8.3.2, dove ora è previsto che anche lo speditore può beneficiare dell’esenzione dalla nomina del consulente A.D.R, quando esegue occasionalmente operazioni di trasporto delle merci pericolose che presentano un basso livello di rischio.
PARTE 3 – LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE, DISPOSIZIONI SPECIALI ED ESENZIONI RELATIVE A QUANTITÀ LIMITATE E QUANTITÀ ESENTI
- Nuove rubriche (3.2)
Gli ultimi emendamenti hanno introdotto le seguenti, nuove rubriche:
- UN 0514 DISPOSITIVI DI ESTINZIONE A DISPERSIONE (1.4S);
- UN 3551 ACCUMULATORI AL SODIO IONICO con elettrolita organico (classe 9-M4);
- UN 3552 ACCUMULATORI AL SODIO IONICO CONTENUTI IN UN EQUIPAGGIAMENTO o ACCUMULATORI AL SODIO IONICO IMBALLATI CON UN DISPOSITIVO CON UN EQUIPAGGIAMENTO, con elettrolita organico (classe 9- M4);
- UN 3553 DISILANO (classe 2 – 2F);
- UN 3554 GALLIO CONTENUTO IN OGGETTI MANUFATTI (classe 8 – C11);
- UN 3555 TRIFLUOROMETILTETRAZOLO, SALE DI SODIO IN ACETONE, con almeno il 68% (massa) in acetone (classe 3- D);
- UN 3556 VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AL LITIO IONICO (classe 9- M11);
- UN 3557 VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AL LITIO METALLICO (classe 9- M11);
- UN 3558 VEICOLO ALIMENTATO DA UNA BATTERIA AL SODIO IONICO (IONI DI SODIO) – Classe 9 – M11;
- UN 3559 DISPOSITIVI DI ESTINZIONE A DISPERSIONE (classe 9- M5);
- UN 3560 IDROSSIODO DI TETRAMETILAMMONIO IN SOLUZIONE ACQUOSA contenente almeno il 25% di idrossido di tetrametilammonio (classe 6.1-TC1)
- Disposizioni speciali modificate (ADR 3.3.1)
Tra le disposizioni speciali modificate si segnala la DS 388 che disciplina, tra l’altro, la corretta assegnazione della merce alle diverse rubriche nel caso di trasporto dei veicoli, prevedendo i seguenti numeri ONU:
- ONU 3166 applicabile ai veicoli mossi da un motore a combustione interna o una pila a combustibile funzionante per mezzo di un liquido infiammabile o di un gas infiammabile;
- ONU 3171 applicabile ai veicoli e apparecchi mossi da accumulatori
Una delle modifiche apportate alla DS 388 deriva dalla introduzione delle nuove e più specifiche rubriche:
- ONU 3556 VEICOLO MOSSO DA UNA BATTERIA AL LITIO IONICO,
- ONU 3557 VEICOLO MOSSO DA UNA BATTERIA AL LITIO METALLO e
- ONU 3558 VEICOLO MOSSO DA UNA BATTERIA AL SODIO IONICO.
Pertanto, a seguito di questa novità, la rubrica ONU 3171 si applicherà solamente ai veicoli e apparecchi mossi da accumulatori a elettrolita liquido, da batterie al sodio metallo o da batterie in lega di sodio, che sono trasportati provvisti di tali batterie o accumulatori.
Modifiche del capitolo 3.4
Nei casi di trasporto in esenzione per merci pericolose imballate in quantità limitate ai sensi del Capitolo 3.4, la modifica introdotta elimina la dispensa dall’obbligo di formazione del personale partecipante al trasporto di merci pericolose su strada, diverso dai conducenti muniti di CFP ADR. Per cui, tutto il personale che ha a che fare con il trasporto della merce pericolosa (diverso dal conducente titolare del CFP ADR) deve ricevere un’adeguata formazione sulle disposizioni che regolano il trasporto di queste merci, in linea con le loro responsabilità e funzioni.
PARTE 4 ADR – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA UTILIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DELLE CISTERNE
- Fascicolo della cisterna elettronico (ADR 4.3.2)
La modifica della sottosezione 4.3.2.1.7 comporta l’inserimento di una nuova nota secondo la quale il fascicolo della cisterna può essere conservato anche in formato elettronico.
- Grado di riempimento (ADR 4.3.2)
Anche nel Capitolo 4.3, ad ogni ricorrenza, l’espressione “tasso di riempimento” viene sostituita da “grado di riempimento”.
PARTE 5 ADR – PROCEDURE DI SPEDIZIONE
- Etichettatura e segnalazione arancio dei contenitori, contenitori per trasporto alla rinfusa, CGEM, MEMU, contenitori cisterna, Cisterne mobili e Veicoli (Capitolo 5.3)
Viene modificata la sottosezione 5.3.2.1.3 che consente una segnalazione particolare del veicolo nel caso di trasporto di prodotti liquidi infiammabili dei nn. ONU 1202, 1203, 1223 o 3475. Viene infatti stabilito che per i veicoli cisterna o le unità di trasporto con una o più cisterne che trasportano solamente tali materie, o carburante avio classificato ai nn. ONU 1268 o 1863, i pannelli fissati anteriormente e posteriormente al mezzo possono limitarsi a riportare il numero ONU e il numero di identificazione del pericolo prescritto:
a) al n. ONU 3475 o, in assenza di materia del n. ONU 3475
b) per la materia più pericolosa trasportata, ovvero con punto di infiammabilità più basso.
Al di sotto del titolo del Capitolo 5.3 viene inserita una nuova nota 3, dove si specifica che i cassoni amovibili non conformi al capitolo 6.11 (caratteristiche dei contenitori per trasporto alla rinfusa) sono considerati contenitori ai fini delle prescrizioni sulla segnalazione con etichette e pannelli arancio prevista nel capitolo; pertanto, essi andranno etichettati sui 4 lati (e non solo sui tre come fatto fin’ora), sia in caso di trasporto alla rinfusa sia in quello di trasporto in colli.
- Documentazione (Capitolo 5.4)
La sottosezione 5.4.0.2 consente l’uso di tecniche di elaborazione elettronica dei dati o di scambio elettronico dei dati, in ausilio o in sostituzione della documentazione cartacea, a condizione che: le procedure utilizzate per la raccolta, la conservazione e l’elaborazione dei dati elettronici, soddisfino i requisiti legali in ordine al valora probatorio; i dati in formato elettronico siano disponibili durante il trasporto, alla stregua del formato cartaceo.
Le informazioni prescritte nel capitolo 5.4, relative alle merci pericolose trasportate, devono essere disponibili durante il trasporto in modo tale che le merci per veicolo e il veicolo possano essere identificati nella documentazione.
PARTE 7 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI TRASPORTO, CARICO, SCARICO E MOVIMENTAZIONE
- Trasporto alla rinfusa degli imballaggi vuoti non ripuliti (ADR 7.3.1.1)
Il trasporto alla rinfusa di imballaggi vuoti è ammesso solo quando le merci che hanno contenuto sono autorizzate per questa modalità di trasporto. Inoltre, le nuove prescrizioni stabiliscono che, come per tutti questi tipi di trasporto, devono essere applicate le istruzioni di trasporto alla rinfusa menzionate nelle colonne (codici BK) e (Codici VC e AP) della tabella A del capitolo 3.2
PARTE 8 – PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI EQUIPAGGI, ALL’EQUIPAGGIAMENTO, ALL’ESERCIZIO DEI VEICOLI E ALLA DOCUMENTAZIONE.
- Documenti di bordo nell’unità di trasporto (ADR 8.1.2.1, ADR 8.1.2.2)
La nuova versione specifica che i documenti prescritti da ADR 8.1.2.1 e, qualora le disposizioni dell’accordo ne richiedano la redazione, quelli riportati in A.D.R 8.1.2.2:
- i documenti di trasporto previsti al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate;
- le istruzioni scritte previste al 5.4.3;
- un documento di identificazione recante una fotografia, per ciascun membro dell’equipaggio;
- il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa;
- il certificato di formazione del conducente come prescritto al punto 8.2.1;
- una copia dell’autorizzazione dell’autorità competente, se è prescritta al 5.4.1.2.1 c) o d) o al 5.4.1.2.3.3
devono trovarsi a bordo della cabina di guida dell’unità di trasporto, oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti
PARTE 9 ADR – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E ALL’APPROVAZIONE DEI VEICOLI
- Modello di Certificato di approvazione (“barrato rosa”). Introduzione di ulteriori elementi in chiave antifalsificazione (ADR 9.1.3.3)
Gli Stati dell’accordo A.D.R possono aggiungere degli elementi di sicurezza aggiuntivi per impedire la falsificazione del certificato “barrato rosa”. In tal caso, il modello andrà trasmesso al Segretariato dell’UNECE, insieme a delle note esplicative per la verifica della conformità dei certificati agli esempi tipo forniti. Tale informazione sarà pubblicata nel sito internet del Segretariato.
- Modifiche della tabella delle caratteristiche dei veicoli approvati AT, FL, EXII, EEX/III. (ADR 9.2.1.1)
La tabella ADR 9.2.1.1 riporta nuove prescrizioni sul sistema di propulsione dei veicoli che tengono conto anche dell’impiego – in previsione – sempre maggiore nei prossimi anni di mezzi muniti di catena di trazione elettrica, anche dotati di motori alimentati a pila a combustibile. L’uso dei veicoli elettrici a batteria viene esteso anche ai veicoli FL, rimanendo così esclusi i soli veicoli EX/II ed EX/III.
Viene anche trattato l’argomento dei motori o pile a combustibile alimentati ad idrogeno, per i veicoli AT e FL.
E’ stata inoltre introdotta una nuova sezione 9.2.4 sul sistema di propulsione del veicolo che prevede, tra l’altro, due diverse sottosezioni (ADR 9.2.4.3 e ADR 9.2.4.4) dedicate rispettivamente ai Motori a Combustione ed alla Catene di trazione Elettriche. Infine, con le modifiche, le prescrizioni riguardanti le caratteristiche del motore e del suo posizionamento, già vigenti per i veicoli FL, EX/II e EX/III, sono estese anche ai veicoli AT.
L’Italia, ad oggi, non ha ancora emanato il decreto interno di recepimento.
Cordiali saluti