Tachigrafi intelligenti di seconda generazione (SMT2) e obbligo di esibizione delle registrazioni del tachigrafo dei 56 gg precedenti – il punto della situazione. RIPUBBLICATA.

Novembre 11, 2024
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Tachigrafi intelligenti di seconda generazione (SMT2) e obbligo di esibizione delle registrazioni del tachigrafo dei 56 gg precedenti – il punto della situazione. RIPUBBLICATA.
  • Tachigrafi intelligenti di seconda generazione (SMT2)

Facendo seguito alla nota FAI Conftrasporto del 23 ottobre u.s, ed a seguito di approfondimenti svolti con alcuni esponenti di case costruttrici dei tachigrafi, riteniamo opportuno effettuare le seguenti precisazioni in merito all’obbligo di installazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione (SMT2)

La prima scadenza da tenere a mente è il 31 dicembre 2024, entro cui le imprese che eseguono trasporti internazionali con veicoli di massa superiore alle 3,5 ton dovranno sostituire (retrofit) i tachigrafi analogici e digitali di prima generazione (questi ultimi installati su veicoli immatricolati sino al 15 giugno 2019), con la seconda versione del tachigrafo intelligente entrato in vigore il 21 agosto 2023.

Analogo intervento riguarderà poi i veicoli con installata la prima versione del tachigrafo intelligente (su mezzi immatricolati tra il 15 giugno 2019 e il 21 agosto 2023, SOLO SE UTILIZZATI NEI TRASPORTI INTERNAZIONALI) e, in questo caso, la scadenza è fissata al 18 agosto 2025.

Il retrofit non è un semplice aggiornamento software del tachigrafo, bensì comporta la sostituzione dell’impianto e il suo adeguamento alla seconda versione del tachigrafo intelligente.

Si ricorda, inoltre, che stante la situazione di mercato creatasi lo scorso anno successiva all’entrata in vigore del nuovo tachigrafo intelligente di seconda versione, la normativa italiana ha concesso l’installazione della prima versione dell’apparecchio intelligente anche sui veicoli immatricolati dopo il 21 agosto 2023 e, comunque, sino al 31 dicembre dello stesso anno. Anche per questi mezzi è obbligatorio il retrofit alla seconda versione del tachigrafo intelligente entro la scadenza del 18 agosto 2025 (compresi i veicoli utilizzati nel solo trasporto nazionale), come da ultimo confermato dal Ministero dell’Interno con nota del 7 novembre 2024. Peraltro, la menzionata  nota sottolinea che detta sostituzione deve avvenire anche in caso di avaria dei tachigrafi intelligenti di prima generazione.

Va infine precisato che il tachigrafo entrato in vigore il 21 agosto 2023 è stato definito “transitorio” in quanto è assente la funzionalità OSNMA. L’assenza di questa funzionalità non dipende dai fabbricanti del tachigrafo bensì dell’infrastruttura Galileo che, a sua volta, dipende dalla Commissione europea e dall’Agenzia Spaziale Europea, la quale ancora non ha rilasciato agli stessi fabbricanti la dichiarazione pubblica di servizio della funzionalità OSNMA. Tuttavia, nonostante la dizione “transitorio” potrebbe far credere il contrario, in realtà si tratta di un tachigrafo totalmente conforme alla normativa vigente sui tachigrafi intelligenti di seconda generazione. Pertanto, la sua istallazione rimane valida anche quando sarà in vigore l’OSNMA e l’eventuale aggiornamento al tachigrafo definitivo (con funzionalità OSNMA) non è richiesto dalla normativa, rimanendo un’opzione a scelta dell’azienda di autotrasporto.

Le case costruttrici del tachigrafo ci hanno precisato che la disponibilità oggi del nuovo tachigrafo lungo la filiera distributiva e presso i centri tecnici autorizzati è in grado di soddisfare in modo più che adeguato la richiesta di retrofit che da qui alla fine dell’anno corrente sarà effettuata dalle aziende di autotrasporto.

Ciò nonostante, in vista delle due scadenze e, in particolare, di quella al 31 dicembre 2024, si suggerisce di effettuare tempestivamente il retrofit al nuovo tachigrafo, ad esempio in occasione della calibrazione periodica di quello in uso.

Per comodità di lettura, si riepilogano le scadenze prima descritte, nella seguente tabella (peraltro già riportata nella circolare FAI Conftrasporto del 15.1.2024).

ScadenzaObbligoVeicoli interessati
31 dicembre 2024Sostituzione vecchi tachigrafi analogici e digitali (non intelligenti), con tachigrafi intelligenti di 2^ generazioneAutomezzi adibiti al trasporto internazionale di merci di massa > 3,5 ton.
   
18 agosto 2025Sostituzione dei tachigrafi intelligenti di 1^ generazione con quelli di 2^ generazioneAutomezzi adibiti al trasporto internazionale di merci di massa > 3,5 ton.automezzi immatricolati dal 21 agosto 2023 al 31 dicembre 2023 anche se adibiti al solo trasporto nazionale
   
1° luglio 2026Installazione dei tachigrafi intelligenti di 2^ generazioneAutoveicoli di massa compresa tra 2,5 e 3,5 ton che effettuano trasporti internazionali
  • Obbligo di esibizione delle registrazioni del tachigrafo dei 56 gg precedenti.

Com’è noto, a partire dal prossimo 31 dicembre 2024, tutti i conducenti di veicoli muniti del tachigrafo – analogico o digitale – hanno l’obbligo di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti (dai 28 attuali) alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada (vedi art. 36 del Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall’art. 2 del Regolamento U.E 1054/2020).

In considerazione di tale nuovo obbligo, si suggerisce quanto segue:

  • Alle imprese che utilizzano ancora tachigrafi analogici, di fornire ai rispettivi autisti fogli di registrazione sufficienti a dimostrare l’attività di guida svolta nei 56 giorni precedenti al controllo su strada;
  • Alle imprese che impiegano tachigrafi digitali, di adempiere a tale obbligo attraverso le registrazioni contenute nelle carte del conducente rilasciate a partire dal Giugno 2021, che permettono di registrare le attività svolte in tale nuovo periodo. A riguardo, sentita l’Unioncamere, si suggerisce di richiedere la sostituzione delle carte del conducente rilasciate prima del Giugno 2021 in quanto, benché ancora valide, dal punto di vista tecnico non permettono la registrazione delle attività del conducente svolte dal 29esimo al 56esimo giorno precedente alla guida. A tal fine, il conducente potrà rivolgersi all’ufficio della Camera di Commercio competente in base alla sua residenza, e chiedere la sostituzione in esame per “modifica dati” (si fa presente che la nuova carta verrà rilasciata a “Sportello” previa consegna della precedente, in modo da non ostacolare l’attività di guida dell’autista).

Viceversa, qualora detta sostituzione non fosse richiesta, allora il conducente dovrà stampare l’attività registrata sul tachigrafo che va dal 29esimo al 56esimo giorno precedente alla guida.

Cordiali saluti.

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