Distacco transnazionale dei conducenti delle imprese di autotrasporto. Nuovi chiarimenti della D.G Move.

Luglio 1, 2024
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Distacco transnazionale dei conducenti delle imprese di autotrasporto. Nuovi chiarimenti della D.G Move.

Com’è noto, dal 2 Febbraio 2022 è in vigore la direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco transnazionale dei conducenti delle imprese di autotrasporto, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 27 del 23 febbraio 2023 (sul quale vedi la nota FAI Conftrasporto del 21 marzo 2023).

Facendo seguito alle prime linee guida adottate nell’imminenza di detta entrata in vigore (per la versione tradotta anche in Italiano del 4 marzo 2022, clicca qui), la D.G. Move della Commissione Europea è tornata sul tema fornendo ulteriori spiegazioni sull’applicazione della direttiva nei casi di scambio del veicolo rimorchiato effettuato in uno Stato europeo diverso da quello di stabilimento del vettore del veicolo trainante (es: vettore italiano che sgancia in Francia il semirimorchio carico partito dall’Italia, agganciandone poi un altro che porta in Italia).

Ovviamente questi nuovi chiarimenti integrano quelli già contenuti nelle predette linee guida (sulle quali vedi nota FAI Conftrasporto del 25 gennaio 2022).

Nel rimandare gli interessati alla lettura della traduzione informale in italiano (che si allega), evidenziamo che il nuovo documento individua sette scenari di interesse, alcuni dei quali ripetitivi. Volendo sintetizzarne il contenuto, possiamo affermare quanto segue:

  • Il distacco NON si applica quando il vettore carica il rimorchio nel Paese di stabilimento, lo sgancia in un altro Stato dove, a sua volta, aggancia un altro rimorchio che riporta nel suo Stato di stabilimento. Lo scenario n. 1 descrive questa situazione, in cui “Il conducente A impiegato da un’azienda con sede in Germania carica un rimorchio pieno di merci a Mannheim (Germania) e incontra il conducente B a Lione (Francia) per scambiare rimorchi. Il conducente A ritorna al punto di partenza a Mannheim (Germania) con il rimorchio pieno di merci, preso in consegna dall’autista B”. La Commissione conferma che la normativa sul distacco non è applicabile perché il vettore A ha sede in Germania, trasporta merci tra la Germania e la Francia e la Francia e la Germania, per cui inizia e termina le operazioni nel suo Stato di stabilimento.
  • Il distacco invece è applicabile quando il conducente carica in un Paese U.E diverso da quello di stabilimento, scambia il semirimorchio in un terzo Stato e riporta il semirimorchio agganciato nel primo Paese di partenza (diverso da quello di stabilimento). Lo scenario 2 analizza questa fattispecie, in cui “Il conducente A impiegato da un’azienda con sede in Portogallo carica un rimorchio pieno di merci a Mannheim (Germania) e incontra il conducente B a Lione (Francia) per scambiare rimorchi. Il conducente A ritorna al punto di partenza a Mannheim (Germania) con un rimorchio pieno di merci preso in consegna dal conducente B”. In questa situazione, il conducente è considerato distaccato in Germania e Francia.
  • Interessante da analizzare è invece lo scenario n. 5 che vede tre autisti impiegati dalla stessa società con sede in Portogallo e che, rispetto ad un camion che trasporta merci dalla Germania al Portogallo, lo affida a 3 soggetti (A,B,C), di cui gli ultimi due prendono servizio in Francia (B) e in Spagna (C). Il distacco è ritenuto applicabile nei confronti del conducente A (che inizia il trasporto in Germania e lo termina in Francia) e del conducente B (che inizia il trasporto in Francia e lo finisce in Spagna). Viceversa, il conducente C, che effettua il trasporto nell’ultima tratta dalla Spagna al Portogallo, non è soggetto alle norme sul distacco in quando diretto verso lo Stato di stabilimento della sua azienda (Portogallo).

Cordiali saluti

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