Con la circolare n. 27 del 31 gennaio u.s, l’INPS ha fornito le istruzioni per il riconoscimento della decontribuzione prevista in favore delle lavoratrici madri con almeno tre figli dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 180 a 182 della legge n. 213/2023).
La misura, in vigore per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, consiste nell’esonero totale dell’aliquota contributiva INPS a carico delle lavoratrici madri assunte a tempo indeterminato con tre o più figli sino al compimento dei 18 anni di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 € annui da riparametrare su base mensile. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è stato esteso alle lavoratrici madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.
La circolare effettua una serie di esempi per far capire la spettanza dell’incentivo. In sintesi:
- il beneficio spetta a decorrere dal gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti. Diversamente, esso scatta a partire dal mese di nascita del secondo figlio (solamente per il 2024) o del terzo figlio e cessa con il compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo (10° anno per il 2024) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026 (31.12.2024 in presenza di due figli);
- Il requisito si intende perfezionato al momento della nascita e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio;
- Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello statusdi madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per agevolare l’accesso alla misura in trattazione, l’Inps suggerisce alle lavoratrici di comunicare la volontà di avvalersi dell’esonero ai rispettivi datori di lavoro, fornendo l’indicazione del numero di figli con i rispettivi codici fiscali; la mancata comunicazione di detti codici da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo che verrà messo a disposizione dall’Inps, comporterà la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.
Cordiali saluti