Cybersicurezza. Direttiva NIS. Disponibili le FAQ dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Febbraio 27, 2025
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Cybersicurezza. Direttiva NIS. Disponibili le FAQ dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

In vista dell’avvicinarsi della scadenza del 28 febbraio p.v entro cui i soggetti tenuti all’osservanza della direttiva NIS (direttiva 2022/2555, recepita con il d.lgs 138/2024) devono registrarsi alla piattaforma digitale resa disponibile dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (al seguente link https://portale.acn.gov.it/), segnaliamo che sul sito internet della medesima Agenzia sono state pubblicate delle FAQ aggiornate che contribuiscono a delineare l’ambito di applicazione della normativa.

Le FAQ confermano in toto quanto già affermato con le nostre note a commento (vedi circolari FAI Conftrasporto dell’11 Ottobre u.s e del 3 dicembre), circa l’individuazione dei soggetti obbligati ai nuovi adempimenti nel settore dei trasporti su strada, che quindi si confermano essere solo i seguenti in quanto indicati come settori “critici” (all.II del d.lgs 138/2024):

  • Per il settore servizi postali e di corriere: ad esclusione delle piccole imprese, i fornitori di servizi postali quali definiti all’articolo 2, punto 1 bis), della direttiva 97/67/CE, tra cui i fornitori di servizi di corriere. Per questi soggetti, la FAQ A2.1.2, nel chiarire cosa si intende per fornitori di servizi postali, richiama i chiarimenti già offerti dal MIMIT per quanto riguarda l’individuazione degli operatori che sono tenuti a richiedere l’autorizzazione generale o la licenza individuale per lo svolgimento del servizio. Pertanto, “i titolari di abilitazioni postali (fra cui rientrano anche le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione dei pacchi e degli invii postali), che superano i massimali per le piccole imprese, rientrano senza dubbio nel novero dei “fornitori di un servizio postale”, assoggettati all’applicazione della nuova disciplina NIS.”
  • Per il settore gestione dei rifiuti: ad esclusione delle piccole imprese, coloro che si occupano della gestione dei rifiuti che effettuano operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari, escluse quelle per cui la gestione dei rifiuti non è la principale attività economica (vedi FAQ A.2.2.1)
  • Per il settore produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti: ad esclusione delle piccole imprese, le imprese alimentari quali definite all’articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che si occupano della distribuzione all’ingrosso e della produzione industriale e trasformazione (vedi FAQ A.2.4.1);

Quanto alla Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche, la FAQ A.2.3.1, ai fini dell’applicazione dei nuovi obblighi precisa che sono richiesti due requisiti:

  • La soggezione al regolamento 2006/1907/CE (REACH), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. regolamento REACH), attuato dal decreto-legge 2007/10, convertito in legge 2007/46;
  • La riconducibilità dell’operatore alla categoria di fabbricante di sostanze, o di distributore di sostanze o miscele. Peraltro, la nozione di distributore è la seguente: “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi”.

Importanti appaiono anche i seguenti chiarimenti:

  • Obblighi dei fornitori di soggetti NIS (FAQ 2.16): “le organizzazioni che fanno parte della catena di approvvigionamento di un soggetto NIS dovranno adempiere a degli obblighi contrattuali che derivano dall’applicazione del decreto NIS, ma non sono automaticamente soggetti NIS e non sono pertanto tenuti a rispettare le previsioni di cui al decreto NIS né soggetti alle attività di supervisione dell’Autorità nazionale competente NIS.
  • La richiesta della clausola di salvaguardia (FAQ 2.19), volta ad evitare – nella verifica se un’impresa debba essere qualificata come piccola/media/grande, gli effetti del consolidamento derivanti dall’appartenenza ad un gruppo di imprese (imprese collegate e/o associate) ;
  • Il decreto NIS non si applica alle medie e grandi imprese del settore trasporti, sotto-settore trasporto su strada, per la sola fruizione di servizi ITS forniti da terzi in quanto utenti, anche qualora tali utenti rielaborano a loro volta internamente i dati e i servizi tramite propri sistemi informativi e di rete. (FAQ A.1.2.d.2)

Cordiali saluti

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