Si ritiene necessario ricordare che entro giovedì 13 febbraio 2025 è obbligatorio iscriversi al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
L’obbligo, previsto dall’art. 188-bis del D. Lgv. 152/2006 (cd. Testo Unico Ambientale) e dal suo decreto attuativo 4 aprile 2023, n. 59 (cd. Regolamento Rentri) deve essere effettuato, ai sensi degli articoli 12 e 13 dell’appena citato decreto ed in particolare per il nostro settore di rappresentanza, dalle seguenti aziende:
a) Vettori specializzati nel trasporto c/terzi dei rifiuti, già iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) Imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, quali imprese produttrici iniziali di rifiuti con più di cinquanta dipendenti.
Rientrano in questa categoria tutte le imprese di autotrasporto che producono ad esempio:
- Olio esausto motorio (catalogato con codice EER, già CER, 13.02.05) quale rifiuto pericoloso;
- Pneumatici fuori uso (catalogati come codice EER, già CER, 16.01.03) quale rifiuto speciale non pericoloso;
- Batterie al piombo (cod. 16.06.01), al nichel-cadmio (cod. 16.06.02) e/o contenenti mercurio (cod. 16.06.03) tutti rifiuti pericolosi;
- Toner per stampa esauriti (cod. 08.03.17) rifiuto pericoloso.
L’iscrizione va fatta esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito del RENTRI: www.rentri.gov.it dove l’impresa, previa autenticazione con SPID o altro documento di riconoscimento, dovrà seguire la procedura appositamente creata dai servizi per questa attività, versando il diritto di segreteria ed il contributo annuale previsto dallo stesso Regolamento (per i vettori specializzati, pari a 110 euro; mentre per i produttori è pari a 60 euro).
La mancata iscrizione nel termine indicato comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 500 o 1000 euro, a seconda che si tratti di rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi (cfr. articolo 258, comma 10). Si segnala peraltro che nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Rentri entro 60 giorni dalla scadenza, verrà applicata la sanzione appena descritta ma ridotta ad un terzo (comma 11, art. 258).
Sempre dalla data del 13 febbraio 2025 sarà poi doveroso, per le imprese obbligate ad iscriversi al Rentri entro la stessa data, adottare il nuovo modello di Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti previsto nell’allegato I al DM 59/23, sul quale le registrazioni vanno effettuate e conservate esclusivamente in via telematica, inviandole poi alla piattaforma Rentri entro il mese successivo a quello in cui vengono effettuate.
Per quanto riguarda poi il formulario d’identificazione dei rifiuti durante il trasporto, cioè il FIR che emette il produttore/detentore dei rifiuti o, su suo incarico, il vettore specializzato, questo dal 13 febbraio prossimo va redatto sul nuovo modello previsto nell’allegato II del DM 59/23, in due sole copie, secondo quanto indicato negli articoli 5 e 6 dello stesso DM.
Cordiali saluti