Con Nota n. 9740, emanata il 30 dicembre 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha provveduto a fornire le prime indicazioni su taluni degli articoli contenuti nella Legge n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (cd. Collegato Lavoro, sul quale vedi la nota del 7 gennaio 2025).
Nel ricordare che la Legge in commento entrerà in vigore dal 12 gennaio 2025, rendendo applicabili le novità introdotte, di seguito si evidenziano alcuni dei contenuti di maggiore interesse rimandando, invece, per gli approfondimenti alla lettura della nota INL.
In riferimento alle modifiche apportate dall’art. 6 nell’ambito dei trattamenti di integrazione salariale, l’INL segnala che il nuovo art. 8 D. Lgs. n. 148/2015, come modificato dalla disposizione citata, deve essere inteso nel seguente modo:
- “il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate” eliminando dunque il riferimento alla durata del rapporto di lavoro;
- “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività” in questione;
- “le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione” previste dalla medesima disposizione.
Per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, le modifiche introdotte dall’art. 10 al D. Lgs. n. 81/2015, riguardano i seguenti aspetti:
- l’abrogazione della previsione di cui all’art. 31, comma 1, quinto e sesto periodo, del D. Lgs. n. 81/2015, secondo la quale, fino al 30 giugno 2025, l’utilizzatore può avvalersi del medesimo lavoratore anche per più di 24 mesi se questi è assunto dall’Agenzia di somministrazione a tempo indeterminato;
- l’esclusione dai limiti quantitativi di somministrazione a tempo determinato di lavoratori ai sensi dell’art. 23, comma 2, dello stesso D. Lgs. n. 81/2015 (che già esclude i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività, da start-up innovative, per lo svolgimento di attività stagionali, per specifici spettacoli, per sostituzione lavoratori assenti, con lavoratori di età superiore a 50 anni ecc.) e di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- l’inoperatività delle cd. causali dei contratti a termine di cui all’art. 19 D. Lgs. n. 81/2015 nei casi di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
L’art. 14, modificando l’art. 23, comma 1, primo periodo, della L. n. 81/2017, fissa il termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile, prima non individuato espressamente dalla legge. Nello specifico, la disposizione prevede che il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile “entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”. Per di più, provvede a ricordare che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si era espresso in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione con specifica FAQ pubblicata sul sito istituzionale.
In ordine alle modifiche introdotte in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, l’art. 19 integra l’art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015 introducendo un nuovo comma 7 bis secondo il quale in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore stesso, salvo che questi dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustifichino la sua assenza. L’Ispettorato chiarisce che tale nuovo comma disciplina sostanzialmente le ipotesi di “dimissioni di fatto” o “per fatti concludenti”, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni online e si riserva, altresì, di fornire ulteriori indicazioni maggiormente dettagliate con particolare riferimento alle attività poste in capo agli Ispettorati territoriali del lavoro, i quali possono verificare la veridicità della comunicazione effettuata dai datori di lavoro concernente l’assenza ingiustificata del lavoratore.
Infine, l’Ispettorato evidenzia che l’art. 20 introduce la possibilità di svolgimento dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, sottolineando che tale possibilità è già prevista in relazione a talune procedure di competenza dell’Ispettorato, ivi comprese le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide per la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate in casi particolari legati alla sfera della genitorialità di cui all’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001; nulla cambia per quanto concerne le attività di tale Ispettorato fino alla adozione del decreto interministeriale che stabilirà le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Cordiali saluti