Si trasmette, in allegato, la nota tecnica (a cura della Confcommercio) sulle contenute nella legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (Legge di Bilancio 2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Supplemento Ordinario n. 43).
Il provvedimento, ove non diversamente previsto dalle singole disposizioni, è in vigore dal 1° gennaio 2025.
Nel rimandare alla attenta lettura della nota Confcommercio, evidenziamo di seguito due tematiche di interesse anche per il nostro settore.
Introduzione del c.d. reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci (art. 1, commi da 57 a 63).
Le disposizioni in esame, aggiunte nel corso dell’iter parlamentare, mediante modifica della lett. a-quinquies) del comma 6, dell’art. 17 del DPR n. 633 del 1972, introducono il meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica.
Il regime del reverse charge, comunque, non trova applicazione nel caso di operazioni effettuate confronti di:
- pubbliche amministrazioni;
- altri enti e società di cui all’art. 17-ter del DPR n. 633 (fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri, società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, società quotate inserite nell’indice FTSE MIB Borsa italiana);
- agenzie per il lavoro iscritte all’albo istituito presso il Ministero del lavoro (capo I, Titolo II, decreto legislativo n. 276 del 2003).
L’efficacia della disposizione è, in ogni caso, subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
In attesa della predetta autorizzazione U.E, viene stabilito che il prestatore e il committente possano optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.
Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione.
Tale opzione ha durata triennale e deve essere comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate, con apposito modello che sarà approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e reso disponibile gratuitamente, in formato elettronico, nel sito internet istituzionale dell’Agenzia.
L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Si prevede, inoltre, che nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, il diritto al rimborso spetti al soggetto committente, a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Nei confronti del committente, si rende applicabile la sanzione amministrativa per omessi adempimenti connessi all’inversione contabile (reverse charge), compresa fra 500 euro e 10.000 euro, del cui pagamento è solidalmente tenuto il prestatore.
Modifica del trattamento fiscale delle auto concesse ai dipendenti come benefit, per favorire l’utilizzo di quelle meno inquinanti.
Viene modificato il trattamento fiscale delle auto concesse come fringe benefits ai dipendenti, promuovendo le alimentazioni meno inquinanti. In particolare, l’articolo modifica l’articolo 51 comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente (DPR n. 917/1986) nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione. Si stabilisce, al riguardo, che ai fini della formazione del reddito del dipendente, verrà considerato imponibile un ammontare pari al 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale importo sarà calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Automobile club d’Italia, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. La percentuale sarà ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. Le nuove disposizioni si applicheranno ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Cordiali saluti