Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024

Gennaio 8, 2025
Fisco
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Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, del 31 dicembre 2024, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, con cui vengono disciplinate le modalità di applicazione della richiesta di dilazione dei pagamenti in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, in attuazione dell’art. 19, comma 1.3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Nello specifico, il decreto in esame:

  1. stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  2. individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
  3. individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’art. 19, comma 1.2, lettera b) , del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

A tal fine, l’articolo 2 del decreto stabilisce che:

  • per “Indice di liquidità”, deve intendersi il rapporto tra liquidità differita + liquidità corrente e il passivo corrente;
  • per “Indice Alfa”, deve intendersi:
    1. con riguardo alle società di capitali, alle società cooperative, alle mutue assicuratrici, ai consorzi con attività esterna e agli enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico, il valore risultante dalla seguente formula:
      [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / valore della produzione, calcolato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile] x 100;
    2. con riguardo alle società di persone, alle ditte individuali in contabilità ordinaria, alle associazioni, alle fondazioni, ai comitati, agli enti ecclesiastici, ai consorzi e agli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomìni, il valore risultante dalla seguente formula:
      [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / (proventi + ricavi)] x 100;
    3. Per “Indice Beta”, deve intendersi il valore, espresso in percentuale, della seguente formula: [(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già in rateazione) / entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130 -bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale] x 100;
    4. Per “I.S.E.E.”, deve intendersi l’Indicatore della situazione economica equivalente;
    5. Per “nucleo familiare”, il nucleo familiare di riferimento ai fini I.S.E.E.

L’articolo 3 dispone che i parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (di cui all’art. 19, comma 1.2, lettere a) e b), del citato decreto n. 602), sono applicati con le modalità indicate negli allegati numeri 1 e 2 al decreto in esame, nei quali sono altresì individuate le relative modalità di documentazione.

Al riguardo, viene stabilito che l’Agenzia delle entrate – Riscossione dovrà rendere disponibile, sul proprio sito internet istituzionale, un software attraverso cui sarà possibile simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito.

Con l’art. 4 vengono indicati gli eventi particolari, al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente.

In particolare, viene stabilito che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente in presenza di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

L’articolo 5 individua le modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria con riguardo alle amministrazioni pubbliche e ai condomini, rinviando, a tal proposito, alle specifiche tecniche indicate nell’allegato 3, al decreto in esame, per la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L’articolo 6, infine, prevede che, per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili, in relazione all’anno di presentazione della richiesta.

Cordiali saluti

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