Agenzia delle Entrate. Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line

Ottobre 21, 2024
Fisco
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Agenzia delle Entrate. Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on-line

Con il provvedimento del 2 ottobre 2024 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state fornite le disposizioni attuative concernente la delega unica agli intermediari per l’accesso ai servizi on-line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il Provvedimento introduce, all’allegato 1, un modello fac simile di delega unica che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
  • i servizi on line oggetto di delega o revoca;
  • la data di conferimento o di revoca della delega.

Per quanto riguarda i servizi delegabili, viene previsto che il contribuente possa delegare i servizi on-line tra quelli di seguito elencati:

a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato;

b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:

  • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
  • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
  • registrazione dell’indirizzo telematico,
  • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
  • accreditamento e censimento dispositivi;

c) l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;

d) i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

I servizi sopra indicati sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi dagli intermediari.

Il Provvedimento in esame dispone, altresì, che la delega possa essere conferita ad un massimo di due intermediari e scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

Il Provvedimento indica anche le modalità di comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega in parola. Al riguardo, viene stabilito che ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente, attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia, oppure dall’intermediario delegato:

  • mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente con:
  • mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia delle entrate.

Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle entrate, ovvero dall’intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale con firma digitale.

L’attivazione, il rinnovo, la revoca e la rinuncia ad una delega sono comunicate al delegante attraverso una notifica tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del CaD (App IO).

Il Provvedimento prevede, inoltre, la possibilità di richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni, che dovrà essere comunicata a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria della delega.

La revoca di una delega attiva, invece, può essere comunicata in qualunque momento dal contribuente o per il tramite di un intermediario.

La variazione di uno o più dati di una delega attiva comporta la revoca di quest’ultima e, contestualmente, l’attivazione della nuova delega con i dati variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di attivazione della stessa.

L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sulle deleghe acquisite, anche presso le sedi degli intermediari e, qualora siano riscontrate delle irregolarità, si procede anche alla revoca ferme restando la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

È, infine, previsto che, con un apposito avviso, pubblicato sui siti internet dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega. Le deleghe attivate anteriormente a tale data, ai fini dell’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle entrate e/o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Cordiali saluti.

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