RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

Settembre 25, 2023
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RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI

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L’incarico di Responsabile Tecnico dell’Albo Gestori Ambientali può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.

La presenza del Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’Albo Gestori Ambientali (articolo 10, comma 4, del Regolamento).

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Con due delibere assunte nella seduta del 26 luglio scorso, il Comitato Nazionale è tornato ad occuparsi del ruolo del Responsabile Tecnico (RT) delle imprese operanti nella gestione dei rifiuti, figura indispensabile per lo svolgimento dell’attività, in particolare per quella di trasporto dei rifiuti.

Delibera n. 3 – Sessioni straordinarie per le verifiche di aggiornamento

Com’è noto i soggetti che svolgono il ruolo di “RT in regime transitorio”, cioè i soggetti che prima del 16 ottobre 2017 erano già nominati R.T. dalle imprese ed hanno così potuto continuare a svolgere tale ruolo per un periodo di 5 anni (cfr. delibera 6, del 30/5/2017) poi prorogato di un altro anno (delibera n. 9 del 28/7/2021) e quindi sino al prossimo 16 ottobre 2023, data entro la quale per mantenere il proprio ruolo dovranno sostenere e superare la verifica di aggiornamento prevista dall’articolo 13 del Regolamento dell’Albo gestori (DM 3 giugno 2014, n. 120).

Poiché alla data del 10 luglio scorso vi erano ancora dieci mila RT in transitorio che non avevano mai sostenuto alcuna verifica, il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno, nell’approssimarsi della menzionata scadenza del 16 ottobre, prevedere delle sessioni di verifiche d’idoneità straordinarie che le Sezioni regionali dell’Albo (e quelle provinciali di Trento e Bolzano) potranno indire, purché ovviamente la data di svolgimento della prova sia precedente al 16 ottobre 2023.

A differenza delle verifiche ordinarie, la domanda d’iscrizione, da inviare sempre in via telematica, potrà essere effettuata dai 30 ai 20 giorni antecedenti la data di svolgimento della verifica (mentre per le ordinarie si va dai 60 ai 40 giorni prima) e la convocazione dei candidati avverrà a mezzo posta elettronica nei successivi dieci giorni.

Ogni sessione straordinaria, inoltre, potrà prevedere un numero massimo di partecipanti maggiore di quella ordinaria, nell’ambito della capacità della struttura ospitante (ad es. 500 persone nella sede della Toscana).

Il calendario delle sessioni straordinarie è pubblicato sul sito dell’Albo www.albonazionalegestoriambientali.it, con indicazione della data di apertura delle iscrizioni per ogni Sezione.

Delibera n. 4 – Dispensa dalle verifiche del RT

A modifica delle precedenti delibere n. 6 del 2017 e n. 7 del 2022 ed in considerazione che la dispensa dalle verifiche per RT, previsto dall’art. 13, comma 3, del Regolamento per l’Albo debba essere riconosciuta solo a coloro che oltre al ruolo di Legale rappresentante dell’impresa possono vantare una notevole esperienza nel ruolo di RT, il Comitato Nazionale ha ora stabilito che:

È dispensato dalle verifiche il Legale Rappresentante dell’Impresa che, al momento della domanda ne sia anche Responsabile Tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di Responsabile Tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni”.    

Requisiti necessari per poter ottenere la dispensa dalle verifiche di idoneità (iniziale e di aggiornamento) sono quindi i seguenti:

  • ricoprire il ruolo di Legale Rappresentante e di R.T. nel momento in cui si predispone la domanda di dispensa;
  • aver mantenuto – contemporaneamente ed ininterrottamente – negli ultimi 5 anni entrambi i ruoli di L.R. e di R.T.;
  • svolgere il ruolo di R.T. complessivamente da almeno 16 anni nel rispettivo settore di attività (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).

La delibera all’art. 2 precisa, inoltre, che i provvedimenti di dispensa che vengono deliberati dalle Sezioni Regionali e quelli (anche già deliberati) relativi alle attività di trasporto rifiuti sono validi per tutto il settore di attività di trasporto (non hanno una validità limitata alla singola tipologia di trasporto): “i provvedimenti di dispensa … relativi al singolo settore di attività di trasporto (distinto tra trasporto rifiuti urbani e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) sono da intendersi validi per tutto il settore trasporto rifiuti …”.

Si evidenzia infine che la delibera entra in vigore il 5 settembre 2023.

Cordiali saluti

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