Dal 26 giugno scorso, i conducenti in possesso delle abilitazioni CQC per trasporto di merci e di persone che hanno una scadenza di validità tra l’una e l’altra superiore a 12 mesi, possono nell’istanza di rinnovo chiedere espressamente di allineare le due scadenze, in modo da averne una sola, semplificando in tal modo il successivo procedimento di rinnovo, che potrà essere effettuato con un solo corso di formazione periodica di 35 ore e non con due.
Lo prevede la circolare del Direttore Generale della Motorizzazione 22 giugno 2023, prot. n. 19259, chiarendo che il conducente potrà avvalersi della disposizione contenuta nell’articolo 15, del DM 30 luglio 2021 (che invece lo limita ad un solo anno), purché ricorrano le seguenti condizioni:
- le qualificazioni CQC possedute (trasporto di merci e di persone) non siano scadute di validità da oltre tre anni prima che sia intervenuta la frequenza di un corso di formazione periodica (in caso contrario, per la qualificazione CQC scaduta da più di tre anni, o per entrambe, è necessario sostenere l’esame di revisione);
- il corso di formazione periodica, la cui data di avvio sia stata comunicata a decorrere dal 15 ottobre 2021 e del quale si spende l’attestato, sia stato avviato nella finestra temporale consentita per almeno una delle CQC possedute;
oppure
- qualora l’attestato di formazione periodica sia emesso al termine di un corso di formazione periodica la cui data di avvio sia stata formalizzata entro il 14 ottobre 2021, non debba essere sostenuto un esame di ripristino ai fini del rinnovo di una o entrambe le abilitazioni;
- sia manifestata la volontà del titolare della qualificazione CQC per il trasporto di merci e di persone – recanti date di scadenza di validità tali che, tra l’una e l’altra, vi sia un intervallo superiore a dodici mesi – di allineare le predette date.
La circolare ministeriale precisa infine che:
- le istanze presentate prima del 26 giugno, ma non approvate dall’UMC ed evidentemente prive dell’esplicita richiesta di allineamento non potranno beneficiare nell’immediatezza della possibilità di alienare le due scadenze, ma tale possibilità potrà essere fatta valere, sempre a richiesta dell’interessato, in occasione del primo rinnovo utile;
- l’allineamento non verrà invece effettuato chiedendo un duplicato della patente CQC (o della CQC card posseduta) dall’interessato.
Si riporta il testo della circolare in esame.
Cordiali saluti
Circolare Dir. Gen. Motorizzazione n.19259 del 22 giugno 2023