L’Inps, attraverso la circolare n. 158 del 23.12.2019, ha fatto finalmente proprie le indicazioni che erano state introdotte nel 2016 tramite una norma di interpretazione autentica del comma 6, art. 51 del TUIR, circa i criteri di inquadramento delle somme erogate ai lavoratori in trasferta all’interno del regime fiscale e previdenziale dei cd trasfertisti (che prevede un’imponibilità al 50%), anziché in quello delle trasferte occasionali previsto al comma 5 dello stesso articolo (che limita l’imponibilità alla parte eccedente €. 46,48 al giorno per le missioni fuori dal territorio comunale, e ad €. 77,47 al giorno per quelle all’estero).
Come si ricorderà (vedi la nota del 7 dicembre 2016), sulla materia si erano aperti dei contenziosi con l’Inps e, per questo motivo, l’art. 7 quinquies del d.l 193/2016 aveva individuato degli elementi che, se presenti tutti nello stesso contesto, avrebbero comportato l’applicazione del trattamento fiscale e contributivo dei cd trasfertisti:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Viceversa, l’assenza anche di una sola di queste condizioni, avrebbe comportato l’applicazione del regime previsto per le trasferte occasionali.
La bontà di questo impianto era stata avvalorata anche con una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 27093 del 15 Novembre 2017, commentata con circolare del 6 Dicembre 2017) e in seguito anche dalla sezione lavoro della stessa Corte (Sentenza n. 16293 del 20 giugno 2018, commentata con nota del 25 giugno 2018) ma, ciò nonostante, l’Inps fino ad oggi non si era espressa in modo ufficiale.
Finalmente, con la circolare n. 158 l’Inps ha posto fine a questa incertezza, dando inoltre mandato ai propri Uffici di risolvere le controversie pendenti in sede amministrativa e giudiziaria, applicando il nuovo indirizzo.
Cordiali saluti.
27 gennaio 2020