Con circolare dello scorso 11 Settembre (prot. RU/27731), la div.6 della D.G. Motorizzazione del MIT ha reso noto l’ultimo orientamento del Consiglio di Stato sulla questione, da tempo dibattuta, dell’efficacia della comunicazione dell’avvenuta decurtazione del punteggio dalla patente/CQC, in ordine alla successiva adozione dei provvedimenti conseguenti.
La Sentenza pronunciata lo scorso 23 Agosto dalla sez. II del Consiglio di Stato (n.14380), conferma l’orientamento del MIT, riconoscendo che la comunicazione dell’avvenuta decurtazione del punteggio NON COSTITUISCE presupposto essenziale per la successiva sottrazione dei punti legati all’infrazione del c.d.s commessa, né per l’adozione del provvedimento di revisione della patente in caso di azzeramento dei punti. Ciò in quanto – scrive il Consiglio – “l’interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo punti, garantendo tale sistema la possibilità del recupero punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione”.
Cordiali saluti.
18 settembre 2019